D.L. 8.04.2020 N. 23: il “DECRETO LIQUIDITÀ”

DECRETO LIQUIDITÀ (D.L. 23/2020): PUBBLICATA CIRCOLARE ABI

A seguito della pubblicazione in data odierna del Decreto-Legge 2 n. 23 del 9 aprile 2020, c.d. Decreto Liquidità, anche l’ABI ha pubblicato la circolare diretta a tutti gli istituti di credito per provare a velocizzare la procedura necessaria alla concessione di finanziamenti alle imprese.

Rinviando ad altro specifico scritto l’esame delle singole disposizioni, si evidenzia come allo stato non ci siano ancora le necessarie istruzioni operative e soprattutto non sia ancora chiaro quali possano essere i tempi di erogazione, dipendenti comunque da una delibera e, quindi, da un esame creditizio.
Nei prossimi giorni sarà forse possibile avere maggiori dettagli su condizioni e tempistica.

ELIMINATO L’OBBLIGO DI RIPIANAMENTO DELLE PERDITE PER L’ANNO 2020

Vengono temporaneamente eliminate le cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale.
Le società interessate non dovranno, quindi, preoccuparsi che perdite verificatesi dal 9 aprile al 31 dicembre 2020 possano costituire una causa di scioglimento della società, in assenza di ripianamento .
L’articolo 5 del Decreto Liquidità stabilisce, infatti, che:

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile.

La modifica tiene conto del fatto che anche imprese che si trovavano in buone condizioni prima dell’emergenza rischiano di subire una perdita di capitale, che non rispecchia l’effettiva capacità e potenzialità delle imprese stesse.
Si vuole, quindi, evitare che gli amministratori di numerose società siano costretti a decidere se mettere in liquidazione la società o se esporsi al rischio di un’eventuale responsabilità ex art 2486 cc.

FINANZIAMENTO SOCI: ELIMINATO L’OBBLIGO DI RIMBORSO POSTICIPATO RISPETTO AGLI ALTRI CREDITORI

L’articolo 8 del Decreto Liquidità (Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società) stabilisce che ai finanziamenti effettuati a favore delle società dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile.

Si rammenta come l’articolo 2467 del Codice civile (dettato in materia di Srl, ma ritenuto da ampia giurisprudenza estensibile alle Spa a ristretta base sociale) preveda in presenza di determinate condizioni un rimborso posticipato dei finanziamenti soci rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

Poiché la ratio della norma è quella di contrastare il fenomeno della cosiddetta sottocapitalizzazione, nell’attuale situazione emergenziale la sua applicazione potrebbe disincentivare versamenti dei soci tesi a fornire risorse finanziarie necessarie per la continuità aziendale.

ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA RINVIATA AL 01.09.2021

Con l’articolo 5 viene posticipata al 1 settembre 2021 l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 12.01.2019 n. 14).

IMPROCEDIBILITÀ PER LE ISTANZE DI FALLIMENTO

L’articolo 10 del Decreto dispone la sottrazione delle imprese all’apertura del fallimento e delle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza. Vengono, infatti, dichiarati improcedibili i ricorsi riferiti agli articoli 15 e 195 del regio decreto 16.3.42 n. 267 e all’articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270.), depositati tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020.

ESTENSIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE

Modificando rispettivamente gli artt. 19 e 22 del DL 18 /2020 (c.d. Cura Italia), l’articolo 41 del Decreto Liquidità ha esteso la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO e quella in deroga (CIGD)) ai dipendenti assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020.

Avv. Roberto Spreafico