Il Covid-19 e le udienze “alternative”
L’emergenza che stiamo vivendo ha costretto il legislatore a trovare un equilibrio tra la tutela della salute pubblica e quella di tutti gli altri diritti la cui violazione era all’attenzione delle corti italiane.
Così, con l’art. 83 Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, è stata disposta la sospensione di tutte le udienze civili e penali dapprima sino al 15 aprile e poi sino al 11 maggio, salvo le eccezioni tassativamente previste dal comma 3 dell’art. 83 D.L. 18/20.
Tra queste, in cui dunque l’udienza è obbligatoria, si annoverano i procedimenti che coinvolgono minori e soggetti deboli, soggetti arrestati, i detenuti in particolari situazioni e, in via generale, “tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione” secondo una valutazione demandata in via esclusiva al giudice “può produrre grave pregiudizio delle parti”.
Lo stesso art. 83 ha poi previsto che, per le eccezioni e, in ogni caso, per il periodo sino al 30 giugno l’udienza possa avere modalità di svolgimento diverso da quelle codificate.
Il deposito telematico di note scritte: l’ordinanza del Tribunale di Lecce
Tra queste si segnala la trattazione in forma scritta mediante il deposito telematico di note scritte e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.
Una forma alternativa, che il Tribunale di Lecce, tra i primi in Italia, ha già fatto sua con l’ordinanza allegata.
Nel caso specifico il Giudice ha stabilito che la fattispecie al suo esame non rientra tra quelli la cui ritardata trattazione produrrebbe un grave pregiudizio alle parti e dunque non rientra nel novero delle eccezioni di cui all’art. 83 citato. Tuttavia, poiché la causa non sarebbe particolarmente complessa, il contraddittorio e il diritto di difesa delle parti – cardini di ogni processo – possono essere salvaguardati anche con udienza da svolgersi mediante il deposito telematico di note scritte.
Una soluzione auspicabile
Quindi nessuna accesa discussione in un’aula fisica o virtuale ma solo uno scambio di istanze e deduzioni scritte con un successivo provvedimento decisorio del giudice.
Si auspica che questa soluzione (che in questo frangente costituisce una modalità di contenimento dell’epidemia poichè evita il contatto ravvicinato tra giudice e difensori) possa costituire, evidentemente per le cause di semplice trattazione, una occasione per superare il modello tradizionale di celebrazione dell’udienza contribuendo a garantire una più rapida definizione del processo e dunque una più efficace tutela dei diritti dei cittadini.