PENALE
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Con sentenza del 26 Gennaio 2021 n. 3204 la Corte di Cassazione Penale ha condannato una donna per il reato di diffamazione aggravata ed al pagamento di 1.032€ per aver svelato su un famoso social il tradimento dell’ex marito ed apostrofato l’ex amante con epiteti diffamatori.

IL FATTO
Una donna, tempo dopo essersi separata dal marito in seguito ad un tradimento dello stesso (al momento del fatto non più attuale), aveva reso note su un famoso social network notizie relative alla relazione extraconiugale dell’ex coniuge, offendendo l’onore e la reputazione dell’ex amante ed apostrofandola con epiteti volgari.
La donna aveva inoltre falsamente dichiarato che l’ultimo figlio dell’ex amante fosse nato in seguito alla suddetta relazione.
Il bersaglio della donna aveva però provveduto a raccogliere il materiale diffamatorio dalla piattaforma social ed a rivolgersi all’autorità competente.
Ha così avuto inizio un processo nei confronti della donna con l’accusa di diffamazione aggravata a mezzo internet ex art.595.3 c.p.
A nulla è servita l’opposizione della donna, che ha cercato di invocare l’esimente della provocazione di cui all’articolo 599 c.p.
La stessa non è stata riconosciuta né in sede d’Appello né in Cassazione.
La condotta diffamatoria dell’imputata era infatti stata posta in essere in un lasso di tempo considerato eccessivamente lungo rispetto alla immediatezza dei fatti.
La Cassazione ha reputato il suddetto comportamento “espressione più di un proposito di vendetta, di uno sfogo della rabbia (come pure ammesso dalla (OMISSIS), che di una reazione ad una provocazione”.
La donna è stata così condannata per il reato di diffamazione aggravata ed al pagamento di una sanzione di 1.032 €. Questa, da sommare ai 2.500 € da pagare all’ex rivale in amore per le spese sostenute nel giudizio.
LA PRONUNCIA
I punti salienti della pronuncia sono stati i seguenti:
- Quella a mezzo di social network è a tutti gli effetti una fattispecie di discriminazione dal momento che ve ne sono tutti i presupposti;
- La diffamazione a mezzo social si configura inoltre come aggravata dall’utilizzo di un mezzo di pubblicità dacché potenzialmente in grado di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente elevato di persone;
- Nonostante l’interpretazione estensiva dell’art.599 c.p. per potersi avvalere dell’esimente della provocazione la reazione, se non istantanea, deve almeno avvenire in un lasso di tempo breve ed avere un nesso di causalità col torto subito. Non sono dunque contemplati i casi di rancore postumo.
Dott.sa Costanza Arluno
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