COVID-19
News – Marzo 2020

DECRETO LEGGE 19-2020

Si tratta di un decreto-legge, cioè di un provvedimento governativo che sulla base dell’art. 77 della Costituzione può essere emesso in casi di straordinaria necessità e urgenza. Tale provvedimento dovrà essere convertito in legge entro 60 gg., altrimenti diverrà inefficace fin dalla sua emissione (ab initio).
Si osserva come sia dubbia la costituzionalità del meccanismo posto in essere dal governo, in quanto il DL viene utilizzato per delegare lo stesso governo a emettere ulteriori provvedimenti.

Il Decreto non prevede misure modificative o attuative rispetto a quelle in essere, salvo che nella parte relativa alle sanzioni, ma autorizza il Governo ad emettere provvedimenti regolamentari in numerosi ambiti (Decreti PCM, Decreti ministeriali, Circolari Ministeriali) al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari legati all’epidemia da coronavirus. Tali misure potranno essere reiterate e modificate.

Si prevede la possibilità, fino all’adozione dei Dpcm e con efficacia limitata fino a tale momento, per le Regioni di introdurre misure ulteriormente restrittive, limitatamente alla loro specifica competenza e senza incidere su attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale.
Viene, invece proibito ai sindaci di adottare ordinanze urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali.

Le misure saranno adottate con decreti del presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), sentiti i ministri dell’Interno, della Difesa, dell’Economia e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate. I decreti possono essere anche adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate o del presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

ELENCO DELLE MISURE IN ESSERE, CHE SARANNO REITERATE O MODIFICATE

Questo l’elenco dei divieti, degli obblighi e delle raccomandazioni che potranno essere oggetto dei successivi decreti.

Limitazione alla circolazione delle persone

Si può limitare la circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni (autodichiarazione).

Chiusura parchi e aree gioco

Chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici.

Divieto di allontanamento dal comune

Limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale.

Quarantena precauzionale

Applicazione della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi
confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano.

Divieto assoluto di uscire per chi è in quarantena

Divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus.

No a riunioni e assembramenti

Limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

No alle manifestazioni

Limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso.

Sospese le cerimonie civili e religiose

Sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto.

Chiusura teatri, cinema, sale da concerto, da ballo, da gioco

Chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione.

Sospesi congressi e riunioni

Sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza.

Stop agli eventi sportivi

Limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi.

Limitazioni o sospensione delle attività ludiche e motorie

Limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico.

Possibilità di limitare o sopprimere servizi di trasporto

Possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale.

Chiusura scuole e università

Sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza.

Sospensione viaggi d’istruzione

Sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all’estero.

Chiusura musei

Limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004), nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi.

Smart working nella Pubblica amministrazione

Limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile.

Sospensione dei concorsi

Limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all’assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l’adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi.

Limitazioni alle attività commerciali

Limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle
necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

Chiusura bar e ristoranti

Limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti.

Limitazioni alle attività d’impresa e professionali

Limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale.

Chiusura fiere e mercati non alimentari

Limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità.

Limitazioni al pronto soccorso

Specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso.

Limitazioni alle visite nelle Rsa

Limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (Rsa), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni.

Obblighi di comunicazione per chi viene da aree a rischio

Obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità o dal ministro della salute.

Misure di informazione e prevenzione sui rischi

Adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico.

Smart working

Predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente.

SANZIONI E CONTROLLI

Vengono depenalizzati i comportamenti costituenti reato prima del presente decreto e vengono stabilite delle sanzioni amministrative per i nuovi comportamenti.
Per le denunce già effettuate dagli organi di polizia i trasgressori dovranno pagare una multa pari a euro 200.

Multa da 400 a 3mila euro

Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con una sanzione amministrativa da euro 400 a 3mila euro. Se il mancato rispetto delle misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Sanzione accessoria: chiusura dell’esercizio

Sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni in caso di violazione della chiusura delle attività. La sanzione interessa le attività legate allo spettacolo (cinema, teatro), il gioco (sale scommesse o bingo), eventi e competizioni sportive, il non rispetto della chiusura di servizi educativi per l’infanzia, scuole, università, attività commerciali sospese, bar e ristoranti, attività d’impresa o professionali. La sanzione riguarda anche la violazione della chiusura di fiere e mercati.

Chiusura provvisoria delle attività

Una volta individuata la violazione delle misure di contenimento dell’emergenza coronavirus, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata.

Quando la sanzione raddoppia

In caso di reiterata violazione della stessa disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Quarantena: cosa rischia chi si allontana da casa

La violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da 500 a 5mila euro. Salvo che il fatto costituisca un delitto colposo contro la salute pubblica punito dall’articolo 452 del codice penale con la reclusione fino a 12 anni.

Violazioni commesse in precedenza

Le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto. In quei casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.

Chi assicura l’esecuzione delle misure

Il prefetto, informando preventivamente il ministro dell’Interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, se serve, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del prefetto, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

(Fonte: Il Sole 24 Ore)

PROVVEDIMENTI PUBBLICATI SULLA GAZZETTA UFFICIALE

Questo è il link alla Gazzetta Ufficiale dove si possono leggere o scaricare i provvedimenti emessi in materia: https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/?areaNode=13

 

LA SITUAZIONE IN ALTRI PAESI

Per chi fosse interessato ad avere informazioni sugli interventi in corso in altri paesi vi indichiamo alcuni links collegati a siti istituzionali:

Avv. Roberto Spreafico