Covid-19: sanzioni per violazioni inesistenti. Casi pratici e cosa fare.

Può capitare in queste settimane di incorrere in sanzioni amministrative connesse alle violazioni delle misure restrittive imposte ai fini del contenimento della pandemia, previste dal Governo a far data dall’08.03.20 e costantemente aggiornate.
Con il Decreto-Legge n. 19 del 25.03.20, infatti, le violazioni che inizialmente avevano rilevanza penale (violazione dell’art. 650 cp) sono state convertite in violazioni amministrative, punite con sanzioni pecuniarie da € 400 ad € 3000.

Tralasciando le ipotesi di violazioni palesi, da parte di soggetti sprovvisti della minima giustificazione allo spostamento (vale a dire “comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute“), casi che assurgono agli onori della cronaca per le motivazioni più assurde e fantasiose fornite dai trasgressori;

tralasciando altresì le violazioni ancora punite dalla legge penale, ci concentreremo sulle  situazioni che possono riguardare il cittadino medio, convinto di rispettare le prescrizioni normative.

Proprio poiché la normativa contiene nelle prescrizioni concetti generici tali da far venir meno in concreto la certezza del diritto, nell’applicazione delle norme viene necessariamente a supporto l’attività interpretativa delle forze chiamate a verificare il rispetto ed a contravvenzionare i trasgressori.
Non così improbabile, in questa particolare fase, incorrere in sanzioni amministrative, proprio per la diversa interpretazione immediata degli operanti, Carabinieri, Polizia, Polizia Locale, con conseguenze immediate differenti tra situazioni simili a seconda di chi si trovi ad applicare la normativa. Appare utile,  dunque, conoscere i rimedi contro sanzione ritenute illegittimamente elevate.

Qualche esempio concreto

Alcuni esempi di situazioni realmente occorse, che non sono così lontane dalla nostra realtà:

1. l’avvocato sanzionato al rientro dall’ufficio verso casa alle 22,00, ora ritenuta dall’Autorità che lo ha controllato incompatibile con l’attività professionale;

2. colui che ha acquistato solo pochi beni al supermercato;

3. il marito che si reca a prendere al termine del turno la moglie infermiera in ospedale (sanzione immediatamente annullata in autotutela);

4. la moglie che rientra a casa dopo l’intervento chirurgico del marito (avrebbe dovuto secondo le Autorità farsi ospitare da parenti nel luogo dell’intervento);

5. il lavoratore che si reca in banca, la sua, fuori paese, per la procedura di anticipo della cassa integrazione, operazione non possibile on-line.

6. lo sportivo che viene fermato mentre corre in una zona non ritenuta “in prossimità dell’abitazione”, concetto che solo in alcune regioni è stato sostituito da precisa distanza, per es. 200 m (in mancanza del limite, in cosa consisterebbe il concetto di prossimità? Viene realmente misurata la distanza? Si considera la realtà del caso concreto, vale a dire se ci si trova in zona di campagna o di città e di conseguenza la valutazione del rischio o meno di contagio?). In più occasioni l’interpretazione degli operanti è stata rigorosa e restrittiva, anche al di là della ratio della norma stessa.

La conseguenza di dette violazioni ha comportato:
l’applicazione, nell’immediatezza dell’accertata violazione, di una sanzione amministrativa da parte delle Autorità legittimate, Polizia, Carabinieri, Polizia Locale, in genere nella misura minima (€ 400)  se non si tratta di recidivi, con l’incremento di un terzo se viene utilizzato un veicolo.

Cosa può fare il cittadino contro queste sanzioni?

Quali possibilità ha il soggetto contravvenzionato in situazioni simili?

1. Pagare la sanzione entro 30 giorni (questo termine vale fino al 31.05.20, successivamente entro 5 giorni) dalla contestazione con lo sconto del 30%;

2. Non pagare e contestare entro 30 giorni il verbale rivolgendosi al Prefetto competente per territorio, rappresentando le proprie giustificazioni, depositando documenti utili e chiedendo di essere sentiti (artt. 17-18 l 689/81).

Il decorso dei termini amministrativi rimane sospeso sino al 15 maggio 2020. All’esito il Prefetto deciderà se annullare il verbale ed emettere ordinanza di archiviazione o confermare con ordinanza motivata indicando l’importo della sanzione da corrispondere.

3. Contro il provvedimento prefettizio sarà possibile proporre opposizione avanti il Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica.

Si allega fac simile del verbale con la casella delle dichiarazioni del trasgressore (esibisce…, come potrà confermare…).

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Avv. Stefania Marelli

Studio Spreafico & Partners